Il Canto della Terra Associazione di psicologia cultura e arte
Il Canto della Terra Associazione di psicologia cultura e arte 

ASSOCIAZIONE IL CANTO DELLA TERRA

CURARE CON l'ARTE E LA CULTURA

Nei locali della Croce Bianca di Finale Ligure ( via Tommaso Pertica, 24 ) si riunisce gratuitamente ogni 15 giorni un gruppo di Sostegno Psicologico per malati oncologici condotto da Manuela Iona ( Psicoterapeuta ) e altri professionisti Psicologi e dai volontari della loro Associazione " Il Canto della Terra - Finale Ligure". Si effettuano anche Colloqui di Sostegno Psicologico individuali presso il CUPA di Finale Salute ( via Dante, 12 )
Tel. 3355900953
Mail jona.e@libero.it

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STATUTO  Associazione "IL CANTO DELLA TERRA"

Via Tommaso Pertica, 24 presso la Consulta sede operativa

Vico Ninetta, 28 Finale Ligure (Savona) sede legale

 

Art. 1 - Costituzione 1. È costituita l'Associazione di volontariato denominata. " IL CANTO DELLA TERRA"

che in seguito sarà denominata l'organizzazione. Tale associazione è costituita ai sensi della legge 266/91,

della legge regionale 42/2012 e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

2. L'organizzazione ha sede in  Vico Ninetta, 28 Finale Ligure (Savona).

Art. 2 -Principi 1. L'associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di

lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni

fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto

dell’associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

2. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (consiglio direttivo, collegio

dei revisori, ecc.) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche

all'interno dei suddetti organi sociali (presidente, vicepresidente, ecc.) vengono attribuite dal rispettivo

organo.

3. La durata dell’associazione è illimitata.

4. Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o di altre città, non chè istituire

sedi e sezioni distaccate anche in altre città della Regione, senza necessità di una deliberazione

dell'Assemblea. 2

Art. 3 – Scopi e finalità 1. L'organizzazione non ha fini di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente

delle prestazioni personali volontarie gratuite dei propri aderenti e persegue fini di solidarietà sociale (civile

o culturale) come di seguito specificato: studi, aggiornamenti, diffusione, consulenze, formazione,

lezioni e Convegni in ambito psicologico e attivazione di attività culturali e artistiche con scopo di svago nel campo della psicologia. L'Associazione "Il canto della terra" potrà collaborare con

Enti Pubblici e Privati, Associazioni, Fondazioni, ONG, aziende, professionisti privati, in Italia e all'estero.

L’associazione intende attuare varie attività per il perseguimento del  suo fine: -

- Sportello di ascolto

- Sportello di consulenza e informazione

- Servizi di sostegno psicologico individuale e di gruppo

-Sportello di Psico - Oncologia

- Gruppi  di condivisione

- Gruppi di auto - aiuto

- Organizzazione di incontri, conferenze, Convegni

-Interventi psicologici e umanitari al domicilio

 

Art. 4 - Aderenti dell'organizzazione 1. Possono aderire all'organizzazione, oltre ai fondatori, tutti i cittadini

che dichiarano di accettare lo statuto e le finalità educative e che si impegnano ad operare per il loro

conseguimento. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri e tanto agli aderenti donne quanto agli

uomini sono garantite pari opportunità. 2. Il numero è illimitato.  

Art. 5 - Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti

1. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell’organizzazione. Nella domanda di ammissione

l'aspirante aderente dichiara di accettare

senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio

Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva

alla data di presentazione e sottoporle all'approvazione dell'Assemblea Generale degli Aderenti. Nessun

motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere

posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione. I soci hanno diritto di frequentare i locali

dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in

assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti

membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera

almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa. Lo status di socio, una volta acquisito, ha

carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo n. 2. Non sono pertanto

ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi

di diritti o a termine. 4 2. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione, senza oneri per gli stessi

per i seguenti motivi: - decesso; - dimissioni volontarie; - sopraggiunta impossibilità di effettuare le

prestazioni programmate; - mancato versamento della quota associativa per un anno; - comportamento

contrastante con gli scopi statutari, inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o

delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in

ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi

dell'associazione. 3. L'espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo per giusta causa nel rispetto del

principio del contraddittorio: contro ogni provvedimento è ammesso ricorso al Presidente entro trenta

giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

Art. 6 - Diritti e doveri degli aderenti 1. Gli aderenti hanno pari diritti, doveri e dignità e sono garantiti i

diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell'organizzazione. 2. Gli aderenti possono essere

chiamati a contribuire alle spese dell'organizzazione. La quota associativa a carico degli aderenti è

deliberata dall'Assemblea. È annuale, non è rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di

aderente, è intrasmissibile e non è rivalutabile. 3. Gli aderenti hanno il diritto: 5 - di partecipare alle

Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente o per delega; -

di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali; - di partecipare alle

attività promosse dall'organizzazione; - di usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione; - di dare le

dimissioni in qualsiasi momento. 4. Gli aderenti sono obbligati: - a osservare le norme del presente Statuto

e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; - a pagare la quota associativa; - a svolgere le attività

preventivamente concordate; - a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

5. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono effettuate in modo personale, spontaneo e a titolo gratuito e

non possono essere retribuite neppure direttamente dal beneficiario. Agli aderenti possono essere

rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli

aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. 6. Le attività degli

aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto

di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

Art. 7 - Patrimonio e Risorse economiche 6 1. Il patrimonio è costituito da beni mobili e immobili conferiti

all'atto della costituzione e che saranno inventariati entro tre mesi dalla registrazione del presente

contratto. 2. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della

propria attività da: - quote associative e contributi degli aderenti: - contributi da privati; - contributi dello

Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche; - contributi di organismi internazionali; - donazioni e lasciti

testamentari; - rimborsi derivanti da convenzioni; - entrate derivanti da attività commerciali e produttive

marginali; - rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo. 3. I fondi sono

depositati presso l'Istituto di Credito e/o Banco Postale stabilito dal Consiglio Direttivo. 4. Ogni operazione

finanziaria è disposta con firme del Presidente e/o del Segretario (o altro componente del Consiglio

Direttivo, secondo la deliberazione specifica). 5. È fatto obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare

sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.

Art. 8 - Organi Sociali dell'Organizzazione 1 Organi dell'Organizzazione sono: - l'Assemblea Generale degli

Aderenti; 7 - il Consiglio Direttivo; - il Presidente; - Collegio dei Revisori (facoltativo) - Collegio dei Probiviri

(facoltativo). 2. Tutte le cariche dell'Organizzazione sono gratuite, hanno durata di tre anni e possono

essere riconfermate. 3. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo

scadere del triennio medesimo. Art. 9 - Assemblea Generale degli Aderenti 1. L'Assemblea è costituita da

tutti gli aderenti all'Organizzazione. 2. L'Assemblea è convocata dal consiglio Direttivo ed è di regola

presieduta dal Presidente dell'Organizzazione ed in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di

assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente dell'Assemblea nomina un

segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e

costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe. 3. La convocazione è fatta in via ordinaria

una volta l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze

dell'Organizzazione. 4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del

Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto

entro quindici giorni 8 dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla

convocazione. La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima

convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette

giorni prima. 5. L'Assemblea ordinaria viene convocata per l'approvazione: - del programma e del bilancio

di previsione per l’anno successivo; - della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno

precedente. 6. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle questioni sollevate dai

richiedenti. 7. In prima convocazione l'Assemblea regolarmente costituita con la presenza della metà più

uno dei soci aderenti, presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione è regolarmente costituita

qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo

nello stesso giorno della prima. 8. Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega. 9. Le

deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per le

richieste di modificazione dello Statuto per le quali è richiesta la presenza di tre quarti degli aderenti ed il

voto favorevole della maggioranza dei presenti e quelle per lo scioglimento dell’organizzazione come

previsto dall’art. 23. 10. I compiti dell'Assemblea sono: - eleggere i componenti del Consiglio Direttivo; 9 -

approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo; - eleggere il Collegio

dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri (facoltativo); - approvare il bilancio di previsione; -

approvare il bilancio consuntivo; - deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto; - fissare

l'ammontare della quota associativa o di altri contributi a carico degli aderenti; - deliberare sullo

scioglimento e/o sulla proroga della durata dell'organizzazione; - decidere in via definitiva sull’espulsione di

un associato; - ratificare i regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo; - nominare il liquidatore o

deliberare in merito alla devoluzione dei beni (in caso di scioglimento, cessazione, estinzione

dell'organizzazione). 11. Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente

dell'associazione o del Segretario, se istituito ai sensi dell'art. 13 del presente statuto e rimangono

depositate nella sede dell'Organizzazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto

da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti. Resta in carica tre anni ed i suoi componenti

possono essere rieletti. 10 Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive. 2. Il

Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, un Vice Presidente

(o più Vice Presidenti) ed il Segretario. 3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente,

almeno una volta ogni tre mesi quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda

ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. (Alle riunioni possono

essere invitati a partecipare esperti con voto consultivo). 4. Competenze al Consiglio Direttivo: - fissare le

norme per il funzionamento dell'Organizzazione; - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio

preventivo entro la fine del mese di novembre ed il rendiconto consuntivo entro la fine del mese di aprile

successivo dell'anno interessato; - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo

contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e

autorizzando la spesa; - eleggere il Presidente ed il Vice Presidente (o più Vice Presidenti) ed il Segretario; -

accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti; - deliberare in merito al venir meno della

qualifica di aderente; - ratificare, nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio

adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza; 11 - redigere regolamenti da sottoporre alla

ratifica dell’assemblea; - assumere o stipulare contratti di collaborazione con il personale strettamente

necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci aderenti e comunque nei limiti consentiti

dalle disponibilità previste dal bilancio. 5. Il Consiglio Direttivo può nominare, all'occorrenza, secondo le

dimensioni dell'organizzazione, anche un Direttore deliberando i relativi poteri. 6. Il Consiglio Direttivo può

delegare al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale

gestione dell'organizzazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione. 7. Le

deliberazioni del Consiglio Direttivo sono conservate a cura del Presidente dell'associazione o del

Segretario, se istituito ai sensi dell'art. 13 del presente statuto e rimangono depositate nella sede

dell'Organizzazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 11 - Il Presidente 1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza

dei voti. 2 – Il Presidente: - ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti

di terzi ed in giudizio; 12 - è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a

qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze; - ha la

facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a

qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.

Art. 12 - Integrazione del Consiglio direttivo e sostituzione del Presidente 1. In caso di cessazione della

carica o dimissioni di uno dei suoi componenti il Consiglio direttivo provvede alla relativa sostituzione

facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile

far ricorso a tale modalità il Consiglio provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte

dell'Assemblea dei soci Aderenti che sarà convocata entro 3 mesi. 2. In caso di cessazione della carica o

dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal Vice Presidente (più anziano nel caso di più

Vicepresidenti), sino alla convocazione del primo Consiglio direttivo che provvederà alla nomina del nuovo

Presidente. 3. In mancanza di Vice presidente il Presidente uscente o dimissionario è sostituito dal

Consigliere più anziano.

Art. 13 - Il Segretario 1. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri un segretario che svolga compiti di

natura amministrativa ed organizzativa con delega all'emissione di mandati di pagamento per conto

dell'Associazione e con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa. 13 2. Il Segretario è

responsabile della custodia e conservazione dei Verbali, dei Libri, dei Bilanci e della documentazione

contabile dell'organizzazione nonché dei verbali degli Organi di cui al presente Statuto.

Art. 14 – Collegio dei Revisori (FACOLTATIVO) 1. Il collegio dei revisori è eletto dall'assemblea dei soci ed è

composto da tre (o cinque) membri effettivi e due supplenti. I membri del collegio possono essere eletti

anche tra i non soci. 2. Dura in carica un triennio ed è rieleggibile. La carica di revisore è incompatibile con

quella di membro del consiglio direttivo. Il collegio svolge le seguenti funzioni: - verifica periodica della

cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale; - verifica dei

rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea; - redazione della

relazione annuale al rendiconto consuntivo e sua presentazione all'assemblea.

Art. 15 – Collegio dei Probiviri (FACOLTATIVO) Il Collegio dei Probiviri, eletto dall’Assemblea dei soci, è

composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica due anni ed suoi componenti, che

devono essere scelti tra i non soci, sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri delibera in maniera definitiva,

secondo i principi di equità e giustizia, sulle controversie insorte tra i soci, tra i soci ed il Consiglio Direttivo e

tra i singoli componenti del Consiglio ed il Consiglio stesso. 14 La decisione del Collegio deve essere

comunicata al socio ed al Consiglio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Adempiuta tale

formalità il parere diventa esecutivo.

Art. 16 - Attività Secondarie L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza

fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.

Art. 17 - Servizio di Cassa 1. Il servizio di cassa è affidato ad idoneo istituto bancario e/o servizio di banco-

posta alle condizioni più economicamente vantaggiose per l'Associazione.

Art. 18 - Dipendenti 1. L’organizzazione di volontariato può assumere dipendenti, esclusivamente nei limiti

necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da essa

svolta. 2. I rapporti tra l’organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo

di lavoro dei dipendenti di istituzioni e servizi socio-assistenziali.

Art. 19 – Collaboratori di lavoro autonomo 1. L’organizzazione di volontariato per sopperire a specifiche

esigenze può giovarsi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo. 2. I rapporti tra l’organizzazione ed i

collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

Art. 20 – Assicurazioni 15 Gli aderenti all’organizzazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati

per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 21 - Bilancio 1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e

consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che li approva a norma di legge. 2. Dal bilancio

consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. E’

composto dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale ed è costruito sulla base dei principi di

trasparenza ed efficacia. Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al

periodo di un anno. 3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare. 4. Il bilancio preventivo è lo strumento

di programmazione economica e sociale dell’associazione.

Art. 22 - Modifiche allo Statuto 1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate

all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono

approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della

maggioranza dei presenti.

Art. 23 - Scioglimento dell'organizzazione 1. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la

liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio 16 Direttivo e approvata, con il voto

favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del

giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di

volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni fornite dall'assemblea che

nomina uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

Art. 24 - Norme di funzionamento 1. Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio

Direttivo e approvate dall'Assemblea sono consegnate agli aderenti congiuntamente ad una copia del

presente Statuto.

Art. 25 - Norme di rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle

disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in

materia di associazione, con particolare riferimento alla legge n. 266 dell’11/8/1991 e dalla L.R. Liguria n.

42/2012

 

 

Contatti

 

Ci potete contattare al numero:

3355900953

 
info@ilcantodellaterra-finaleligure.com

 

 

 

 

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